Sentenza 221/1976 (ECLI:IT:COST:1976:221)
Massima numero 8553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/76 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 23 - DIVERSITA' DEGLI AMBITI RISPETTIVI.
SENT. 221/76 B. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 23 - DIVERSITA' DEGLI AMBITI RISPETTIVI.
Testo
La riserva di legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione riguarda la determinazione dei programmi e dei controlli "perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Le disposizioni legislative denunciate non attengono a limiti, programmi e controlli che debbono essere imposti sulla base di una legge per finalita' sociali, ma concernono il diverso campo delle contribuzioni di cui all'art. 23 della Costituzione.
La riserva di legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 41 della Costituzione riguarda la determinazione dei programmi e dei controlli "perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Le disposizioni legislative denunciate non attengono a limiti, programmi e controlli che debbono essere imposti sulla base di una legge per finalita' sociali, ma concernono il diverso campo delle contribuzioni di cui all'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte