Sentenza 221/1976 (ECLI:IT:COST:1976:221)
Massima numero 8554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/76 C. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COST., ART. 41 - LIMITI E CONTROLLI - DIVERSITA' DELLE "PRESTAZIONI" DI CUI ALL'ART. 23.
SENT. 221/76 C. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COST., ART. 41 - LIMITI E CONTROLLI - DIVERSITA' DELLE "PRESTAZIONI" DI CUI ALL'ART. 23.
Testo
Questa Corte, con sentenza 23 aprile 1965, n. 30, ha avuto occasione di affermare che gli artt. 23 e 41 della Costituzione concernono campi diversi, poiche' il concetto di limite e il concetto di controllo dell'iniziativa privata, per la loro stessa natura e finalita', non sono in alcun modo riconducibili a quello di "prestazione"; e che, per quanto concerne in particolare lo art. 23 della Costituzione, il cui contenuto si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge, occorre avere riguardo alla disciplina sostanziale della fattispecie e alle garanzie rispetto ad essa stabilite dalla legge.
Questa Corte, con sentenza 23 aprile 1965, n. 30, ha avuto occasione di affermare che gli artt. 23 e 41 della Costituzione concernono campi diversi, poiche' il concetto di limite e il concetto di controllo dell'iniziativa privata, per la loro stessa natura e finalita', non sono in alcun modo riconducibili a quello di "prestazione"; e che, per quanto concerne in particolare lo art. 23 della Costituzione, il cui contenuto si esaurisce nel prescrivere una riserva di legge, occorre avere riguardo alla disciplina sostanziale della fattispecie e alle garanzie rispetto ad essa stabilite dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte