Sentenza 222/1976 (ECLI:IT:COST:1976:222)
Massima numero 8556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8557  8558


Titolo
SENT. 222/76 A. SCIOPERO - COD.PEN., ARTT. 330 E 340 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - INDIVIDUAZIONE - PERSONALE DI OSPEDALE PSICHIATRICO - LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO A GARANZIA DI SERVIZI ESSENZIALI INDIVIDUATI SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 431 - FONDAMENTO NELL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE E NON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39 E 40 DELLA STESSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimita' parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perche' interdipendenti, ma cio' non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuita' - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovra' essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parita' in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che e' fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversita' delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialita' dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte