Sentenza 222/1976 (ECLI:IT:COST:1976:222)
Massima numero 8557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/07/1976; Decisione del
15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 222/76 B. SCIOPERO - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.
SENT. 222/76 B. SCIOPERO - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.
Testo
Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.
Nella disciplina delle singole materie non difettano norme valide a fornire, ai soggetti interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare, anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del diritto di sciopero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte