Sentenza 223/1976 (ECLI:IT:COST:1976:223)
Massima numero 8559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  15/07/1976;  Decisione del  15/07/1976
Deposito del 03/08/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 223/76. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14-2-1904, N. 36, ART. 2, SECONDO COMMA - PROCEDIMENTI INNANZI AL PRETORE PER IL RICOVERO PROVVISORIO E, IN SEDE DI RECLAMO, DINANZI AL TRIBUNALE - NON E' CONSENTITO IL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Nel procedimento in cui si discute della capacita' mentale di un soggetto non puo' essere escluso il diritto di difesa di costui e neppure in sede di impugnazione avverso il provvedimento di primo grado. Cio' e' stato affermato il relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure definitive (sent. 74 del 1968) e deve ribadirsi in relazione a procedimenti aventi ad oggetto misure provvisorie, il cui carattere temporaneo non esclude sia coinvolto un bene fondamentale dell'interessato, specificamente garantito dall'art. 13 Cost.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 24 Cost., l'art. 2 della legge 14-2-1904, n.36 sui manicomi e sugli alienati limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al Pretore, nonche' innanzi al Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del Pretore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte