Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 A. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, PRIMO COMMA - REDDITO IMPONIBILE DEL CONDUTTORE O SUBCONDUTTORE - VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - NON E' ATTRIBUITA LORO RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO O MENO DEL DIRITTO ALLA PROROGA DEI CONTRATTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 225/76 A. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, PRIMO COMMA - REDDITO IMPONIBILE DEL CONDUTTORE O SUBCONDUTTORE - VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - NON E' ATTRIBUITA LORO RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO O MENO DEL DIRITTO ALLA PROROGA DEI CONTRATTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La illegittimita' costituzionale gia' dichiarata dalla Corte (con sent. n. 132 del 1972, che ha dato prevalenza alla situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga, rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal legislatore) nei riguardi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che ancorava il reddito imponibile del conduttore o subconduttore alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per detto anno), non puo', per identita' delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento all'art. 3 Cost., non propagarsi, e venir quindi egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
La illegittimita' costituzionale gia' dichiarata dalla Corte (con sent. n. 132 del 1972, che ha dato prevalenza alla situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga, rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal legislatore) nei riguardi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che ancorava il reddito imponibile del conduttore o subconduttore alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per detto anno), non puo', per identita' delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento all'art. 3 Cost., non propagarsi, e venir quindi egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte