Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 B. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 426, ART. 1 - PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE E DEL SUBCONDUTTORE (ISCRITTO PER L'ANNO 1973) - NON E' RICONOSCIUTO AL LOCATORE IL DIRITTO DI PROVARE IL SUO AMMONTARE, NE' LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - SUA ESTENSIONE ALL'ART. 1, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 841, CHE IL REDDITO SOPRA INDICATO RICHIAMA.
SENT. 225/76 B. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 426, ART. 1 - PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE E DEL SUBCONDUTTORE (ISCRITTO PER L'ANNO 1973) - NON E' RICONOSCIUTO AL LOCATORE IL DIRITTO DI PROVARE IL SUO AMMONTARE, NE' LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - SUA ESTENSIONE ALL'ART. 1, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 841, CHE IL REDDITO SOPRA INDICATO RICHIAMA.
Testo
L'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), poiche' non riconosce il diritto del locatore di provare l'effettivo ammontare del reddito del conduttore o subconduttore contro le risultanze dell'iscrizione a ruolo, nonche', trattandosi di redditi derivanti da lavoro dipendente o di pensioni, contro le attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione ed omette di considerare rilevanti le sopravvenute variazioni di detto reddito, disattendendo in tal modo le ragioni poste a base alla sentenza della Corte n. 132 del 1972 gia' intervenuta all'epoca della sua emanazione, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - nelle parti concernenti le locazioni di immobili ad uso di abitazione in cui: a) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro o dell'ente erogatore; c) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 d.l. 426 del 1973, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973. Resta assorbita la questione di asserita disparita' di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in ordine alla dimostrazione dei relativi guadagni, sussistendo ormai in entrambi i casi la possibilita' di offrire la piena prova del reddito complessivo.
L'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), poiche' non riconosce il diritto del locatore di provare l'effettivo ammontare del reddito del conduttore o subconduttore contro le risultanze dell'iscrizione a ruolo, nonche', trattandosi di redditi derivanti da lavoro dipendente o di pensioni, contro le attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore della pensione ed omette di considerare rilevanti le sopravvenute variazioni di detto reddito, disattendendo in tal modo le ragioni poste a base alla sentenza della Corte n. 132 del 1972 gia' intervenuta all'epoca della sua emanazione, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - nelle parti concernenti le locazioni di immobili ad uso di abitazione in cui: a) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dalla iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito derivante da lavoro dipendente o fruisce di una pensione in misura superiore a quella risultante dalla certificazione del datore di lavoro o dell'ente erogatore; c) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 841, nella parte in cui, facendo richiamo al reddito indicato nel primo comma dell'art. 1 d.l. 426 del 1973, non riconosce al locatore il diritto di provare che il nuovo conduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973. Resta assorbita la questione di asserita disparita' di trattamento tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo in ordine alla dimostrazione dei relativi guadagni, sussistendo ormai in entrambi i casi la possibilita' di offrire la piena prova del reddito complessivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte