Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 D. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236, ART. 1, PRIMO COMMA (CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351) - REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE O DEL SUBCONDUTTORE (ISCRITTO PER L'ANNO 1972) - NON E' RICONOSCIUTO AL LOCATORE IL DIRITTO DI PROVARE IL SUO AMMONTARE, NE' LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 225/76 D. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236, ART. 1, PRIMO COMMA (CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351) - REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE O DEL SUBCONDUTTORE (ISCRITTO PER L'ANNO 1972) - NON E' RICONOSCIUTO AL LOCATORE IL DIRITTO DI PROVARE IL SUO AMMONTARE, NE' LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Le ragioni per le quali e' stata ritenuta la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1, d.l. 426 del 1973, valgono, stante la coincidenza di situazioni, anche per quanto riguarda la disposizione del primo comma dell'art. 1 del successivo d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito con l'art. unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), che pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. (restando assorbiti i profili relativi agli artt. 41 e 42) -: a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972; b) nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Le ragioni per le quali e' stata ritenuta la illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1, d.l. 426 del 1973, valgono, stante la coincidenza di situazioni, anche per quanto riguarda la disposizione del primo comma dell'art. 1 del successivo d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito con l'art. unico della legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), che pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. (restando assorbiti i profili relativi agli artt. 41 e 42) -: a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972; b) nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte