Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 E. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 25 GIUGNO 1975, N. 255, ART. 1, PRIMO E SECONDO COMMA (CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1975, N. 363) - CONTENUTO - ESPRESSIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DI DISPOSIZIONI DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.
SENT. 225/76 E. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 25 GIUGNO 1975, N. 255, ART. 1, PRIMO E SECONDO COMMA (CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 31 LUGLIO 1975, N. 363) - CONTENUTO - ESPRESSIONI CORRISPONDENTI A QUELLE DI DISPOSIZIONI DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE PARZIALE.
Testo
In conseguenza della declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, e del primo comma dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), e' costituzionalmente illegittimo - ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363): a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare (allo scopo di escludere l'applicazione della proroga legale) che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) nella parte in cui (sempre allo stesso scopo) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore o del subconduttore eventualmente sopravvenute.
In conseguenza della declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, e del primo comma dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 12 agosto 1974, n. 351), e' costituzionalmente illegittimo - ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363): a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare (allo scopo di escludere l'applicazione della proroga legale) che il conduttore o subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) nella parte in cui (sempre allo stesso scopo) non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito del conduttore o del subconduttore eventualmente sopravvenute.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27