Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 F. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351, ART. UN., PRIMO COMMA (CHE CONVERTE IL D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236) - DIFFERENZIAZIONE TRA CONDUTTORI AVENTI DIRITTO ALLA PROROGA E CONDUTTORI CUI TALE DIRITTO NON E' RICONOSCIUTO (SENZA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA POSIZIONE ECONOMICA DEL LOCATORE) - FINALITA' SOCIALE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 225/76 F. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351, ART. UN., PRIMO COMMA (CHE CONVERTE IL D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236) - DIFFERENZIAZIONE TRA CONDUTTORI AVENTI DIRITTO ALLA PROROGA E CONDUTTORI CUI TALE DIRITTO NON E' RICONOSCIUTO (SENZA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA POSIZIONE ECONOMICA DEL LOCATORE) - FINALITA' SOCIALE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Posto che il locatore, qualora abbia necessita' di riottenere l'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, puo' far cessare la proroga avvalendosi della disposizione dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, riconosciuta di generale applicazione nel regime vincolistico, e che una norma, come quella del primo comma dell'art. unico della legge 12 agosto 1974, n. 351, intesa a creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi percio' diritto alla proroga, e conduttori cui tale diritto non va riconosciuto, ben puo', senza pecca di irrazionalita', non prendere in considerazione la posizione economica del locatore, non risulta fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione, sollevata sostenendo che si sarebbe creata una ingiusta discriminazione fra conduttore e locatore, prendendo in considerazione solo la condizione economica del primo anche se superiore a quella del secondo. Cfr.: sent. n. 132 del 1972.
Posto che il locatore, qualora abbia necessita' di riottenere l'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, puo' far cessare la proroga avvalendosi della disposizione dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, riconosciuta di generale applicazione nel regime vincolistico, e che una norma, come quella del primo comma dell'art. unico della legge 12 agosto 1974, n. 351, intesa a creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori meritevoli di particolare tutela, ed aventi percio' diritto alla proroga, e conduttori cui tale diritto non va riconosciuto, ben puo', senza pecca di irrazionalita', non prendere in considerazione la posizione economica del locatore, non risulta fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione, sollevata sostenendo che si sarebbe creata una ingiusta discriminazione fra conduttore e locatore, prendendo in considerazione solo la condizione economica del primo anche se superiore a quella del secondo. Cfr.: sent. n. 132 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte