Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 G. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - E' GIUSTIFICABILE SOLO SE HA CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO (SENT. N. 3 DEL 1976) - TENDENZA DEL REGIME NORMATIVO DI BLOCCO AD ASSUMERE CARATTERE DI ORDINARIETA' - POSSIBILE RIFORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' GIA DATO IN QUEL SENSO DALLA CORTE - REITERATO AVVERTIMENTO DI QUESTA AL LEGISLATORE.
SENT. 225/76 G. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO - E' GIUSTIFICABILE SOLO SE HA CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO (SENT. N. 3 DEL 1976) - TENDENZA DEL REGIME NORMATIVO DI BLOCCO AD ASSUMERE CARATTERE DI ORDINARIETA' - POSSIBILE RIFORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' GIA DATO IN QUEL SENSO DALLA CORTE - REITERATO AVVERTIMENTO DI QUESTA AL LEGISLATORE.
Testo
Se e' vero che l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale deve pure sussistere) tra interessi dei conduttori ed interessi dei proprietari locatori, per effetto del regime vincolistico, non viene in rilievo in ragione dei caratteri di straordinarieta' e temporaneita' della disciplina - che giustificano un intervento per fini sociali in favore delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed irreversibile compressione delle facolta' di godimento del proprietario -, e' pur vero pero' che, stante la ripetizione e sovrapposizione delle normative di blocco, l'ulteriore procrastinarsi delle stesse potrebbe conferire, in linea di fatto, a tale regime un carattere di ordinarieta', e indurre, quindi, la Corte a riformulare, su tale diverso presupposto, il giudizio di legittimita' con riferimento ai parametri costituzionali e con riguardo, tra l'altro, anche all'aspetto della valutazione comparativa delle condizioni economiche del locatore. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Se e' vero che l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale deve pure sussistere) tra interessi dei conduttori ed interessi dei proprietari locatori, per effetto del regime vincolistico, non viene in rilievo in ragione dei caratteri di straordinarieta' e temporaneita' della disciplina - che giustificano un intervento per fini sociali in favore delle classi meno abbienti, realizzato senza una definitiva ed irreversibile compressione delle facolta' di godimento del proprietario -, e' pur vero pero' che, stante la ripetizione e sovrapposizione delle normative di blocco, l'ulteriore procrastinarsi delle stesse potrebbe conferire, in linea di fatto, a tale regime un carattere di ordinarieta', e indurre, quindi, la Corte a riformulare, su tale diverso presupposto, il giudizio di legittimita' con riferimento ai parametri costituzionali e con riguardo, tra l'altro, anche all'aspetto della valutazione comparativa delle condizioni economiche del locatore. Cfr.: sent. n. 3 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte