Sentenza 225/1976 (ECLI:IT:COST:1976:225)
Massima numero 8568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/76 H. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 426, ART. 1; LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 841, ART. 1; D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351); D.L. 25 GIUGNO 1975, N. 255, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 31 LUGLIO 1975, N. 363) - FINALITA' SOCIALE - RAGIONEVOLEZZA - LIMITI E CONDIZIONI DI QUESTA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 225/76 H. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 426, ART. 1; LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 841, ART. 1; D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351); D.L. 25 GIUGNO 1975, N. 255, ART. 1 (CONVERTITO IN LEGGE 31 LUGLIO 1975, N. 363) - FINALITA' SOCIALE - RAGIONEVOLEZZA - LIMITI E CONDIZIONI DI QUESTA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il sacrificio imposto ai locatori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione da un blocco indiscriminato e generale dei contratti e dei relativi canoni, e dalla inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi - disposta in quanto, essendo esse intese a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, verrebbe ad essere frustrata la finalita' antinflazionistica perseguita dal legislatore con il regime vincolistico dei canoni, ove ne fosse consentita l'operativita' durante il periodo di sua vigenza -, puo' essere ritenuto tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalita' del momento, dell'alta finalita' perseguita e della relativa brevita' del periodo di blocco. Pertanto (anche se con il trascorrere del tempo tali giustificazioni si sono andate progressivamente affievolendo, per cui deve auspicarsi la sistemazione legislativa di tutta la materia delle locazioni di immobili urbani), non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte seconda in relazione al comma primo dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco fino al 31 gennaio 1974 dei contratti e dei canoni delle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione; e - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 426 del 1973 cit.; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363), sollevate sull'assunto: che la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione non appare giustificata da alcuna funzione sociale; che vengono regolate in modo eguale situazioni diverse, equiparandosi immobili destinati ad abitazione ed immobili destinati ad uso commerciale; che si tiene conto del reddito del conduttore di casa di abitazione mentre si attribuisce incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio, ufficio, studio. Cfr.: sentt. nn. 30 e 200 del 1975.
Il sacrificio imposto ai locatori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione da un blocco indiscriminato e generale dei contratti e dei relativi canoni, e dalla inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi - disposta in quanto, essendo esse intese a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, verrebbe ad essere frustrata la finalita' antinflazionistica perseguita dal legislatore con il regime vincolistico dei canoni, ove ne fosse consentita l'operativita' durante il periodo di sua vigenza -, puo' essere ritenuto tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalita' del momento, dell'alta finalita' perseguita e della relativa brevita' del periodo di blocco. Pertanto (anche se con il trascorrere del tempo tali giustificazioni si sono andate progressivamente affievolendo, per cui deve auspicarsi la sistemazione legislativa di tutta la materia delle locazioni di immobili urbani), non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte seconda in relazione al comma primo dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco fino al 31 gennaio 1974 dei contratti e dei canoni delle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione; e - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 426 del 1973 cit.; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363), sollevate sull'assunto: che la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione non appare giustificata da alcuna funzione sociale; che vengono regolate in modo eguale situazioni diverse, equiparandosi immobili destinati ad abitazione ed immobili destinati ad uso commerciale; che si tiene conto del reddito del conduttore di casa di abitazione mentre si attribuisce incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio, ufficio, studio. Cfr.: sentt. nn. 30 e 200 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte