Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Avvio di procedure selettive per l'assunzione di personale da impiegare nel servizio di assistenza sanitaria ai detenuti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Avvio di procedure selettive per l'assunzione di personale da impiegare nel servizio di assistenza sanitaria ai detenuti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevedono procedure di stabilizzazione di personale impiegato nella sanità penitenziaria dell'ambito territoriale regionale. L'art. 103 della legge regionale impugnata, nel prevedere che gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura sono indicati nei prospetti allegati, conduce a escludere la violazione dell'evocato parametro, anche tenuto conto che il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni sull'adeguatezza delle risorse ivi indicate. (Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevedono procedure di stabilizzazione di personale impiegato nella sanità penitenziaria dell'ambito territoriale regionale. L'art. 103 della legge regionale impugnata, nel prevedere che gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura sono indicati nei prospetti allegati, conduce a escludere la violazione dell'evocato parametro, anche tenuto conto che il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni sull'adeguatezza delle risorse ivi indicate. (Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 2
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 3
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 75
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte