Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEL GOVERNO - NATURA ED EFFETTI - SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DI UN QUALSIASI GIUDICE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI NEI CONFRONTI DI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI AVENDO A PARAMETRO IMMEDIATO LA LEGGE DI DELEGAZIONE.
SENT. 226/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEL GOVERNO - NATURA ED EFFETTI - SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DI UN QUALSIASI GIUDICE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI NEI CONFRONTI DI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI AVENDO A PARAMETRO IMMEDIATO LA LEGGE DI DELEGAZIONE.
Testo
Procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: venendo cosi' a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. Ne' fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano percio' il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti.
Procedendo al controllo sugli atti del Governo, la Corte dei conti applica le norme di legge da cui questi sono disciplinati, ammettendoli al visto e registrazione, soltanto se ad esse conformi: venendo cosi' a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. Ne' fa differenza al riguardo la circostanza che gli atti sottoposti a controllo siano decreti legislativi delegati, essendo anche questi subordinati alle leggi di delega, che, prefissandone l'oggetto, il tempo ed i principi e criteri direttivi, ne stanno rispettivamente a fondamento e rappresentano percio' il parametro immediato del controllo operato dalla Corte dei conti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 76
legge costituzionale
art. 23
Altri parametri e norme interposte