Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO - NATURA - ANALOGIA CON LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI AL DIRITTO OGGETTIVO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI.
SENT. 226/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO - NATURA - ANALOGIA CON LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI AL DIRITTO OGGETTIVO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI.
Testo
Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non e' un giudizio in senso tecnico-processuale, e' certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed e' altresi' diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui e' affidato.
Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non e' un giudizio in senso tecnico-processuale, e' certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed e' altresi' diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui e' affidato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 76
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23