Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/11/1976;  Decisione del  12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8570  8571  8572  8574  8575  8576  8577  8578  8579  8580


Titolo
SENT. 226/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE A QUO - CORTE DEI CONTI - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO - NATURA - ANALOGIA CON LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI AL DIRITTO OGGETTIVO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI.

Testo
Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non e' un giudizio in senso tecnico-processuale, e' certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed e' altresi' diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui e' affidato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 76

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23