Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/11/1976;  Decisione del  12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8570  8571  8572  8573  8574  8575  8576  8577  8578  8580


Titolo
SENT. 226/76 L. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81, TERZO E QUARTO COMMA (COMBINATO DISPOSTO) - OBBLIGO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - GRAVA SIA SUL PARLAMENTO CHE SUL GOVERNO QUANDO ADOTTI DECRETI-LEGGE - DECRETAZIONE GOVERNATIVA DELEGATA: NECESSITA' DELLA PREVIA INDICAZIONE DEI MEZZI NELLA LEGGE DELEGANTE.

Testo
Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, percio', tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; cosi' come grava invece sul Governo, allorche', ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via d'urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove e' soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte