Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/76 L. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81, TERZO E QUARTO COMMA (COMBINATO DISPOSTO) - OBBLIGO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - GRAVA SIA SUL PARLAMENTO CHE SUL GOVERNO QUANDO ADOTTI DECRETI-LEGGE - DECRETAZIONE GOVERNATIVA DELEGATA: NECESSITA' DELLA PREVIA INDICAZIONE DEI MEZZI NELLA LEGGE DELEGANTE.
SENT. 226/76 L. BILANCIO - COSTITUZIONE, ART. 81, TERZO E QUARTO COMMA (COMBINATO DISPOSTO) - OBBLIGO DELLA COPERTURA FINANZIARIA - GRAVA SIA SUL PARLAMENTO CHE SUL GOVERNO QUANDO ADOTTI DECRETI-LEGGE - DECRETAZIONE GOVERNATIVA DELEGATA: NECESSITA' DELLA PREVIA INDICAZIONE DEI MEZZI NELLA LEGGE DELEGANTE.
Testo
Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, percio', tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; cosi' come grava invece sul Governo, allorche', ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via d'urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove e' soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa.
Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'art. 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, percio', tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; cosi' come grava invece sul Governo, allorche', ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 Cost., si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via d'urgenza alle Camere nella forma del decreto-legge. Ma quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove e' soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, dev'essere, dunque, il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte