Sentenza 226/1976 (ECLI:IT:COST:1976:226)
Massima numero 8580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/11/1976;  Decisione del  12/11/1976
Deposito del 18/11/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8570  8571  8572  8573  8574  8575  8576  8577  8578  8579


Titolo
SENT. 226/76 M. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE INSEGNANTE - LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, ART. 4, E LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 167, ARTICOLO UNICO, N. 3 - ONERI FINANZIARI - COPERTURA DISPOSTA DALL'ART. 32 DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975 IN MANCANZA DI PREVISIONE NELLE LEGGI - VIOLAZIONE DELL'ART. 81, TERZO E QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e l'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975, per contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, Cost., avendo omesso di provvedere in ordine alla copertura della spesa da essi derivante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte