Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale sanitario - Avvio di selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale infermieristico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di reclutamento mediante concorso pubblico, di buon andamento dell'amministrazione e dell'equilibrio di bilancio, nonché di quelli fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Possibilità di interpretazione conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale sanitario - Avvio di selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale infermieristico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di reclutamento mediante concorso pubblico, di buon andamento dell'amministrazione e dell'equilibrio di bilancio, nonché di quelli fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Possibilità di interpretazione conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che, rispettivamente, inquadrano il personale di sanità penitenziaria istituendo un apposito ruolo ad esaurimento, e autorizzano l'avvio di selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale infermieristico. La norma impugnata dal Governo non viola i principi di reclutamento mediante concorso pubblico e di buon andamento dell'amministrazione, poiché essa - se interpretata nel senso che si riferisce ai rapporti di lavoro con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 740 del 1970 - porta a ritenere che non si determina la trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente stabilizzazione degli stessi. Né sono violati i principi dell'equilibrio di bilancio e quelli fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica poiché, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che essa attua quanto previsto dalle norme di attuazione statutarie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51, 81, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 31, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che, rispettivamente, inquadrano il personale di sanità penitenziaria istituendo un apposito ruolo ad esaurimento, e autorizzano l'avvio di selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale infermieristico. La norma impugnata dal Governo non viola i principi di reclutamento mediante concorso pubblico e di buon andamento dell'amministrazione, poiché essa - se interpretata nel senso che si riferisce ai rapporti di lavoro con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 740 del 1970 - porta a ritenere che non si determina la trasformazione di rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente stabilizzazione degli stessi. Né sono violati i principi dell'equilibrio di bilancio e quelli fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica poiché, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie, la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che essa attua quanto previsto dalle norme di attuazione statutarie di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 31
co. 1
legge della Regione siciliana
22/02/2019
n. 1
art. 31
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte