Sentenza 228/1976 (ECLI:IT:COST:1976:228)
Massima numero 8582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 24/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8583
Titolo
SENT. 228/76 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPIEGO PUBBLICO - RIASSETTO DELLE CARRIERE E DELLE RETRIBUZIONI STATALI - D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, ART. 1 (E ALLEGATE TABELLE) E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ART. 16 (MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775) - OGGETTO - NON SI ESTENDE ALL'ORDINAMENTO SPECIALE DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA - NON SUSSISTE ECCESSO DI DELEGA, NE' VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 76 e 97 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 228/76 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPIEGO PUBBLICO - RIASSETTO DELLE CARRIERE E DELLE RETRIBUZIONI STATALI - D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, ART. 1 (E ALLEGATE TABELLE) E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ART. 16 (MODIFICATO DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775) - OGGETTO - NON SI ESTENDE ALL'ORDINAMENTO SPECIALE DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA - NON SUSSISTE ECCESSO DI DELEGA, NE' VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 76 e 97 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ne' la legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 ne' la successiva legge modificativa 28 ottobre 1970, n. 775 si riferiscono al trattamento giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e, di conseguenza, non puo' ritenersi che l'esclusione (operata dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) dalla disciplina della funzione dirigenziale dei presidi delle scuole secondarie importi violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il mancato riconoscimento a costoro della qualifica di primo dirigente (e non semplicemente del trattamento economico corrispondente a tale qualifica) e' giustificato dal fatto che non e' possibile ipotizzare una funzione dirigenziale paragonabile a quella riguardante il personale amministrativo: si tratta, invero, di un personale che dall'inizio della carriera fino al suo termine esercita le stesse funzioni di studio e di insegnamento le quali non si prestano ad alcuna classificazione o differenziazione, tanto e' vero che in detta carriera non e' preveduta altra progressione che non sia quella meramente economica. Inoltre, l'inquadramento dei presidi fra i primi dirigenti comporterebbe che venisse loro attribuita una circoscrizione provinciale, mentre le scuole in genere (ad eccezione di quelle speciali uniche in tutto il territorio nazionale) hanno circoscrizioni piu' ristrette. Dal punto di vista della retribuzione non e' possibile un raffronto con i provveditori agli studi, poiche' questi ultimi hanno qualifica di dirigenti superiori, e non quella di primi dirigenti rivendicata dai presidi, mentre sussiste sostanziale equiparazione economica fra presidi e primi dirigenti. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. n. 748 del 1972 (e allegate tabelle) e 16 della legge n. 249 del 1968 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 775 del 1970), sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
Ne' la legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 ne' la successiva legge modificativa 28 ottobre 1970, n. 775 si riferiscono al trattamento giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e, di conseguenza, non puo' ritenersi che l'esclusione (operata dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) dalla disciplina della funzione dirigenziale dei presidi delle scuole secondarie importi violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il mancato riconoscimento a costoro della qualifica di primo dirigente (e non semplicemente del trattamento economico corrispondente a tale qualifica) e' giustificato dal fatto che non e' possibile ipotizzare una funzione dirigenziale paragonabile a quella riguardante il personale amministrativo: si tratta, invero, di un personale che dall'inizio della carriera fino al suo termine esercita le stesse funzioni di studio e di insegnamento le quali non si prestano ad alcuna classificazione o differenziazione, tanto e' vero che in detta carriera non e' preveduta altra progressione che non sia quella meramente economica. Inoltre, l'inquadramento dei presidi fra i primi dirigenti comporterebbe che venisse loro attribuita una circoscrizione provinciale, mentre le scuole in genere (ad eccezione di quelle speciali uniche in tutto il territorio nazionale) hanno circoscrizioni piu' ristrette. Dal punto di vista della retribuzione non e' possibile un raffronto con i provveditori agli studi, poiche' questi ultimi hanno qualifica di dirigenti superiori, e non quella di primi dirigenti rivendicata dai presidi, mentre sussiste sostanziale equiparazione economica fra presidi e primi dirigenti. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. n. 748 del 1972 (e allegate tabelle) e 16 della legge n. 249 del 1968 (nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 775 del 1970), sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte