Ordinanza 229/1976 (ECLI:IT:COST:1976:229)
Massima numero 8584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/11/1976; Decisione del
12/11/1976
Deposito del 24/11/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/76. EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 904, ART. 1, E LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 25 - INSUFFICIENTE ESAME DELLA RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DI SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 229/76. EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 904, ART. 1, E LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, ART. 25 - INSUFFICIENTE ESAME DELLA RILEVANZA SOTTO IL PROFILO DI SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Qualora nell'ordinanza di rinvio sia contenuta solo una generica dichiarazione di rilevanza senza riferimento alla norma abrogativa di quella impugnata ed alle conseguenti implicazioni riguardanti il possibile ambito di estensione della norma stessa alle fattispecie oggetto del giudizio principale, la Corte dispone il rinvio degli atti al giudice a quo per un completo esame della rilevanza.
Qualora nell'ordinanza di rinvio sia contenuta solo una generica dichiarazione di rilevanza senza riferimento alla norma abrogativa di quella impugnata ed alle conseguenti implicazioni riguardanti il possibile ambito di estensione della norma stessa alle fattispecie oggetto del giudizio principale, la Corte dispone il rinvio degli atti al giudice a quo per un completo esame della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte