Ordinanza 233/1976 (ECLI:IT:COST:1976:233)
Massima numero 8589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/11/1976;  Decisione del  12/11/1976
Deposito del 24/11/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 233/76. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RICORSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - TERMINI - LEGGE 5 FEBBRAIO 1957, N. 18, ART. 2 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 7 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 2 legge 5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorita' giudiziaria), non essendosi detto giudice posto il problema se nella specie fosse effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo, e 47, comma quarto, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, entrato in vigore sotto quest'ultima data, ed essendo parimenti entrato in vigore ancor prima della proposizione della questione l'art. 7 legge 11 agosto 1973, n. 533.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte