Sentenza 234/1976 (ECLI:IT:COST:1976:234)
Massima numero 8590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/11/1976;  Decisione del  25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8591  8592


Titolo
SENT. 234/76 A. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - NON ESCLUDE CHE LA LEGGE OBBLIGHI IL GIUDICE DI RINVIO AD UNIFORMARSI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PUNTO DI DIRITTO - ASSUNTO DEFINITIVO CONDIZIONAMENTO DEL GIUDIZIO DI MERITO ALLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE PER QUANTO ATTIENE LA VALUTAZIONE DEL FATTO - INSUSSISTENZA - COD. PROC. PEN., ART. 546, PRIMO COMMA - NON E' VIOLATO L'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 546, primo comma, c.p.p., secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio, tracciando le linee del procedimento verso la soluzione attraverso concatenazione di atti in modo da impedire la perpetuazione dei giudizi. La pronunzia giudiziaria si mantiene cosi' sempre sotto l'imperio della legge, anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avuto riguardo a cio' che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa. Va pertanto escluso il contrasto dell'art. 546 in esame con l'art. 101 Cost., il quale mira a garantire che il giudice riceva soltanto dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, escludendo qualsiasi intervento esterno circa il modo di giudicare in concreto. - S. nn. 50/1970, 142/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte