Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato, incluso il regime delle incompatibilità - Adozione di linee guida da parte dell'assessore regionale per la salute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Possibilità di interpretazione conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato, incluso il regime delle incompatibilità - Adozione di linee guida da parte dell'assessore regionale per la salute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Possibilità di interpretazione conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo non viola la competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile poiché, nel riferirsi al regime delle incompatibilità, essa rinvia agli accordi collettivi nazionali di categoria, con la conseguenza che le linee guida adottate dall'assessore regionale per la salute sono meramente ricognitive delle attività di contrattazione collettiva e attengono ai profili organizzativi del servizio. La norma impugnata può dunque essere interpretata nel senso che essa si limita a riconoscere che l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato deve tener conto della disciplina delle incompatibilità applicabile ai medici della sanità convenzionata, ma non attribuisce all'Assessore regionale per la salute alcun potere regolatorio in deroga nell'adozione delle menzionate linee guida.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo non viola la competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile poiché, nel riferirsi al regime delle incompatibilità, essa rinvia agli accordi collettivi nazionali di categoria, con la conseguenza che le linee guida adottate dall'assessore regionale per la salute sono meramente ricognitive delle attività di contrattazione collettiva e attengono ai profili organizzativi del servizio. La norma impugnata può dunque essere interpretata nel senso che essa si limita a riconoscere che l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato deve tener conto della disciplina delle incompatibilità applicabile ai medici della sanità convenzionata, ma non attribuisce all'Assessore regionale per la salute alcun potere regolatorio in deroga nell'adozione delle menzionate linee guida.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte