Sentenza 234/1976 (ECLI:IT:COST:1976:234)
Massima numero 8591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/11/1976;  Decisione del  25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8590  8592


Titolo
SENT. 234/76 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COD. PROC. PEN., ART. 543, QUINTO COMMA - OBBLIGO DI PROCEDERE IN GIUDIZIO DEFERITO ALLO STESSO GIUDICE CHE GIA' SI SIA PRONUNCIATO AL RIGUARDO E NON AD ALTRO GIUDICE DI PARI FUNZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 543, quinto comma, c.p.p., il pretore il quale in sede istruttoria abbia pronunziato sentenza di non doversi procedere perche' il fatto non costituisce reato e, a seguito dell'annullamento da parte della Cassazione della sentenza pronunziata in grado di appello dal giudice istruttore a norma dell'art. 309 c.p.p. con quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, si veda restituire gli atti per procedere "al giudizio", e' obbligato soltanto ad uniformarsi alla qualificazione giuridica del fatto quale risulta prospettato sino allora, secondo il principio di diritto stabilito dal giudice di legittimita'. Egli e' pertanto facoltizzato a procedere, nella nuova sede, a tutti gli ulteriori accertamenti conducenti eventualmente ad una rivalutazione del fatto e di conseguenza, escluso che, anche sotto questo particolare profilo, l'obbligo di conformarsi alla pronunzia della Cassazione posto dall'art. 546, primo comma, c.p.p. precluda la rivedibilita' del fatto da parte del giudice di rinvio, deve negarsi che l'obbligo stesso sia in contrasto con l'art. 101 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte