Sentenza 234/1976 (ECLI:IT:COST:1976:234)
Massima numero 8592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/11/1976;  Decisione del  25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8590  8591


Titolo
SENT. 234/76 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO - COD. PROC. PEN., ART. 543, QUINTO COMMA - OBBLIGO DI PROCEDERE IN GIUDIZIO DEFERITO ALLO STESSO GIUDICE CHE GIA' SI SIA PRONUNCIATO AL RIGUARDO E NON AD ALTRO GIUDICE DI PARI FUNZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligo di procedere al giudizio deferito dall'art. 543, quinto comma, c.p.p. allo stesso pretore che gia' abbia pronunziato sentenza di non doversi procedere in sede istruttoria, obbligo che consegue all'annullamento da parte della Cassazione della sentenza del giudice istruttore confermativa della detta dichiarazione di non doversi procedere, non comporta violazione del principio di indipendenza del giudice di cui all'art. 101 Cost. perche', a parte la peculiare configurazione del giudizio pretorile, in se' assommante poteri di esercizio dell'azione penale, di istruttoria e di giudizio, la particolare natura delle sentenze istruttorie, caratterizzate dalla mutabilita' dei presupposti di fatto, collega alla funzione essenzialmente preparatoria della fase del giudizio in cui vengono emesse, e' sufficiente a giustificare razionalmente il rinvio allo stesso pretore, senza che possa insorgere dubbi di menomata indipendenza dello stesso. - S. n. 210/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte