Sentenza 235/1976 (ECLI:IT:COST:1976:235)
Massima numero 8593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  25/11/1976;  Decisione del  25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 235/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1975 (CASE PER GLI ARTIGIANI) - RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE A SEGUITO DI RINVIO, SENZA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 127, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E 57, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 127, ultimo comma, della Costituzione e 57, ultimo comma, legge 22 maggio 1971, n. 349 (approv. Stat. Reg. Puglia) - la legge della Regione Puglia recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n. 52 di quel Consiglio regionale, che ha ottenuto il voto favorevole di ventidue consiglieri (con l'astensione di altri undici) sui cinquanta assegnati alla Regione, sicche' non si e' raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Pertanto, restano assorbite le censure prospettate in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  22/05/1971  n. 349  art. 57