Sentenza 235/1976 (ECLI:IT:COST:1976:235)
Massima numero 8593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 235/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1975 (CASE PER GLI ARTIGIANI) - RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE A SEGUITO DI RINVIO, SENZA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 127, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E 57, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 235/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1975 (CASE PER GLI ARTIGIANI) - RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE A SEGUITO DI RINVIO, SENZA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 127, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E 57, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 127, ultimo comma, della Costituzione e 57, ultimo comma, legge 22 maggio 1971, n. 349 (approv. Stat. Reg. Puglia) - la legge della Regione Puglia recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n. 52 di quel Consiglio regionale, che ha ottenuto il voto favorevole di ventidue consiglieri (con l'astensione di altri undici) sui cinquanta assegnati alla Regione, sicche' non si e' raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Pertanto, restano assorbite le censure prospettate in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost.
E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 127, ultimo comma, della Costituzione e 57, ultimo comma, legge 22 maggio 1971, n. 349 (approv. Stat. Reg. Puglia) - la legge della Regione Puglia recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n. 52 di quel Consiglio regionale, che ha ottenuto il voto favorevole di ventidue consiglieri (con l'astensione di altri undici) sui cinquanta assegnati alla Regione, sicche' non si e' raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Pertanto, restano assorbite le censure prospettate in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 22/05/1971
n. 349
art. 57