Sentenza 236/1976 (ECLI:IT:COST:1976:236)
Massima numero 8594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 236/76. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 203, 553 E 554 (COMBINATO DISPOSTO) - SENTENZA EMESSA IN SEDE DI REVISIONE IN FAVORE DI UN CONDANNATO - NON E' PREVISTO CHE POSSA SPIEGARE L'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DI CHI, IMPUTATO DI CONCORSO NELLO STESSO REATO, NE SIA STATO ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 236/76. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ARTT. 203, 553 E 554 (COMBINATO DISPOSTO) - SENTENZA EMESSA IN SEDE DI REVISIONE IN FAVORE DI UN CONDANNATO - NON E' PREVISTO CHE POSSA SPIEGARE L'EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DI CHI, IMPUTATO DI CONCORSO NELLO STESSO REATO, NE SIA STATO ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La disciplina risultante dagli artt. 203, 553 e 554 c.p.p. e' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove. Il proscioglimento per insufficienza di prove comporta per l'imputato - quantunque assolto - una serie di conseguenze sfavorevoli, la cui affinita' con quelli derivanti dalla sentenza di condanna, non puo' essere negata e non appare pertanto ragionevole che la decisione emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa giovare a chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove.
La disciplina risultante dagli artt. 203, 553 e 554 c.p.p. e' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove. Il proscioglimento per insufficienza di prove comporta per l'imputato - quantunque assolto - una serie di conseguenze sfavorevoli, la cui affinita' con quelli derivanti dalla sentenza di condanna, non puo' essere negata e non appare pertanto ragionevole che la decisione emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa giovare a chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte