Sentenza 237/1976 (ECLI:IT:COST:1976:237)
Massima numero 8595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 237/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 6 (NORME DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL COD. PROC. PEN.) - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RINNOVARE O RETTIFICARE DIRETTAMENTE GLI ATTI NULLI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E, QUINDI, DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ISTRUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 237/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 6 (NORME DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL COD. PROC. PEN.) - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RINNOVARE O RETTIFICARE DIRETTAMENTE GLI ATTI NULLI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E, QUINDI, DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ISTRUZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La Corte costituzionale puo' sindacare l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione sollevata in un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. La sentenza sulla competenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione di un conflitto, ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ha autorita' di cosa giudicata e, pertanto, ogni ulteriore questione relativa alla competenza del giudice designato e' definitivamente preclusa (muovendo da tali premesse e' stata dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (il quale stabilisce che il giudice d'appello che dichiari la nullita' della sentenza istruttoria, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice) sollevata dal giudice istruttore cui gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di Cassazione a norma del predetto art. 54 c.p.p.). - S. nn. 117/1973, 218/1976.
La Corte costituzionale puo' sindacare l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione sollevata in un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. La sentenza sulla competenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione di un conflitto, ai sensi dell'art. 54 c.p.p. ha autorita' di cosa giudicata e, pertanto, ogni ulteriore questione relativa alla competenza del giudice designato e' definitivamente preclusa (muovendo da tali premesse e' stata dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (il quale stabilisce che il giudice d'appello che dichiari la nullita' della sentenza istruttoria, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice) sollevata dal giudice istruttore cui gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di Cassazione a norma del predetto art. 54 c.p.p.). - S. nn. 117/1973, 218/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte