Sentenza 238/1976 (ECLI:IT:COST:1976:238)
Massima numero 8596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 238/76. AVVOCATI E PROCURATORI - ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - PROCEDIMENTO PER LA LORO LIQUIDAZIONE - SUA NATURA E CARATTERISTICHE - LEGGE 13 GIUGNO 1942, N. 794, ART. 30 - APPLICABILITA' DEL RITO CAMERALE E NON IMPUGNABILITA' DELL'ORDINANZA ANCHE QUANDO IL GIUDICE ESAMINI ECCEZIONI DIVERSE DA QUELLE RELATIVE AL QUANTUM - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 238/76. AVVOCATI E PROCURATORI - ONORARI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - PROCEDIMENTO PER LA LORO LIQUIDAZIONE - SUA NATURA E CARATTERISTICHE - LEGGE 13 GIUGNO 1942, N. 794, ART. 30 - APPLICABILITA' DEL RITO CAMERALE E NON IMPUGNABILITA' DELL'ORDINANZA ANCHE QUANDO IL GIUDICE ESAMINI ECCEZIONI DIVERSE DA QUELLE RELATIVE AL QUANTUM - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro decreti ingiuntivi emessi per i detti crediti, riguarda casi in cui non sia contestato il rapporto di patrocinio: in esso vanno osservate le comuni regole dell'onere della domanda e della prova e sono esperibili i mezzi probatori necessari; il giudice deve emettere un provvedimento motivato; nel suo corso sono ammissibili il regolamento di competenza e la domanda riconvenzionale, quest'ultima da decidersi con separato giudizio. Non puo' ritenersi quindi che detto procedimento non consenta un pieno esercizio del diritto di difesa, ne' che costituisca un irragionevole privilegio riservato alla classe forense. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della suindicata legge n. 794 del 1942, il quale stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio, oppure dal pretore o dal conciliatore, sempre con ordinanza non impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo; questione sollevata sotto il profilo del preteso contrasto di tale articolo con le suddette norme di raffronto, nella parte in cui prevede l'applicabilita' del rito camerale e la non impugnabilita' dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto piu' quando sorga la necessita' di prove cosiddette "costituende" che sarebbero incompatibili con la sommarieta' del procedimento. Cfr.: sent. n. 22 del 1973.
Il procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro decreti ingiuntivi emessi per i detti crediti, riguarda casi in cui non sia contestato il rapporto di patrocinio: in esso vanno osservate le comuni regole dell'onere della domanda e della prova e sono esperibili i mezzi probatori necessari; il giudice deve emettere un provvedimento motivato; nel suo corso sono ammissibili il regolamento di competenza e la domanda riconvenzionale, quest'ultima da decidersi con separato giudizio. Non puo' ritenersi quindi che detto procedimento non consenta un pieno esercizio del diritto di difesa, ne' che costituisca un irragionevole privilegio riservato alla classe forense. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della suindicata legge n. 794 del 1942, il quale stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio, oppure dal pretore o dal conciliatore, sempre con ordinanza non impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo; questione sollevata sotto il profilo del preteso contrasto di tale articolo con le suddette norme di raffronto, nella parte in cui prevede l'applicabilita' del rito camerale e la non impugnabilita' dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto piu' quando sorga la necessita' di prove cosiddette "costituende" che sarebbero incompatibili con la sommarieta' del procedimento. Cfr.: sent. n. 22 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte