Ordinanza 239/1976 (ECLI:IT:COST:1976:239)
Massima numero 8597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 239/76. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 6, QUARTO COMMA - DETENZIONE DI STUPEFACENTI PER USO PERSONALE O A SCOPO DI COMMERCIO - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, ART. 80 (NON PUNIBILITA' DI CHI ILLECITAMENTE DETENGA O ABBIA DETENUTO MODICHE QUANTITA' DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 239/76. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 6, QUARTO COMMA - DETENZIONE DI STUPEFACENTI PER USO PERSONALE O A SCOPO DI COMMERCIO - EGUALE TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, ART. 80 (NON PUNIBILITA' DI CHI ILLECITAMENTE DETENGA O ABBIA DETENUTO MODICHE QUANTITA' DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, gia' dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, piu' punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantita' di sostanze stupefacenti per uso personale.
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, gia' dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, piu' punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantita' di sostanze stupefacenti per uso personale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte