Ordinanza 240/1976 (ECLI:IT:COST:1976:240)
Massima numero 8598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 240/76. AMNISTIA E INDULTO - REATI TRIBUTARI - D.P.R. 22 DICEMBRE 1973, N. 834, E D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTINZIONE A SECONDA DEL REGIME IN CUI SI TROVANO LE PENDENZE E LE SITUAZIONI TRIBUTARIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONI IDENTICHE O ANALOGHE AD ALTRE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 240/76. AMNISTIA E INDULTO - REATI TRIBUTARI - D.P.R. 22 DICEMBRE 1973, N. 834, E D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTINZIONE A SECONDA DEL REGIME IN CUI SI TROVANO LE PENDENZE E LE SITUAZIONI TRIBUTARIE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONI IDENTICHE O ANALOGHE AD ALTRE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati finanziari riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (cosi' come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823), e non anche alle pendenze gia' regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia; del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece gia' provveduto a definire posizioni in tutto analoghe; infatti, con sent. n. 32 del 1976, sono state gia' dichiarate non fondate questioni identiche od analoghe, e non sono stati addotti profili nuovi di illegittimita' costituzionale, che possono indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto ai reati finanziari riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (cosi' come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823), e non anche alle pendenze gia' regolarizzate al momento dell'emanazione del decreto di amnistia; del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, nelle parti in cui prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite, escludendo coloro che hanno invece gia' provveduto a definire posizioni in tutto analoghe; infatti, con sent. n. 32 del 1976, sono state gia' dichiarate non fondate questioni identiche od analoghe, e non sono stati addotti profili nuovi di illegittimita' costituzionale, che possono indurre la Corte a discostarsi dalla precedente giurisprudenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte