Ordinanza 241/1976 (ECLI:IT:COST:1976:241)
Massima numero 8599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
25/11/1976; Decisione del
25/11/1976
Deposito del 06/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/76. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ART. 2 - RAPPORTI ENFITEUTICI O ASSIMILATI COSTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 1941 - MISURA DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE DEL FONDO, STABILITO IN BASE ALLE TARIFFE DI ESTIMO E QUINDI AI PREZZI DEL 1939 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 241/76. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ART. 2 - RAPPORTI ENFITEUTICI O ASSIMILATI COSTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 1941 - MISURA DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE DEL FONDO, STABILITO IN BASE ALLE TARIFFE DI ESTIMO E QUINDI AI PREZZI DEL 1939 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi) - il quale dispone che per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939 -, avendo la Corte, con sent. n. 145 del 1973, gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi) - il quale dispone che per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono stabiliti attraverso il reddito dominicale del fondo, determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939 -, avendo la Corte, con sent. n. 145 del 1973, gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte