Sentenza 194/2020 (ECLI:IT:COST:2020:194)
Massima numero 43041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/07/2020; Decisione del
09/07/2020
Deposito del 12/08/2020; Pubblicazione in G. U. 19/08/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato, incluso il regime delle incompatibilità - Adozione di linee guida da parte dell'assessore regionale per la salute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del settore della sanità penitenziaria - Disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato, incluso il regime delle incompatibilità - Adozione di linee guida da parte dell'assessore regionale per la salute - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio dell'equilibrio di bilancio e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere, in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria, non determina la proroga dei contratti a tempo determinato, e quindi, la violazione delle disposizioni statali in tema di contenimento della spesa del personale degli enti del SSN, anche alla luce del fatto che essa si colloca nel rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015, di attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere, in ordine ai rapporti di lavoro del personale sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria, non determina la proroga dei contratti a tempo determinato, e quindi, la violazione delle disposizioni statali in tema di contenimento della spesa del personale degli enti del SSN, anche alla luce del fatto che essa si colloca nel rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 222 del 2015, di attuazione dello statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
16/10/2019
n. 17
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte