Sentenza 243/1976 (ECLI:IT:COST:1976:243)
Massima numero 8601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 243/76. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1431, ART. 5 PRIMO COMMA - ESCLUDE LA PROSECUZIONE VOLONTARIA NEI PERIODI DURANTE I QUALI L'INTERESSATO, DIVENUTO LAVORATORE AUTONOMO, SIA OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO AD UNA GESTIONE SPECIALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONFERITA CON LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 35 LETT. B, N. 1 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 243/76. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1431, ART. 5 PRIMO COMMA - ESCLUDE LA PROSECUZIONE VOLONTARIA NEI PERIODI DURANTE I QUALI L'INTERESSATO, DIVENUTO LAVORATORE AUTONOMO, SIA OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTO AD UNA GESTIONE SPECIALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONFERITA CON LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 35 LETT. B, N. 1 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi dei lavoratori dipendenti possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi, viola l'art. 76 Cost., per eccesso dai limiti della delegazione posti dall'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale la prosecuzione volontaria e' incompatibile con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro. Per individuare lo specifico contenuto della norma delegante non e' conferente porre il problema se l'espressione "rapporto di lavoro" ivi adottata, possa essere intesa - sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al codice civile - nel senso di comprendere o meno, oltre il lavoro subordinato, pure quello autonomo; occorre invece tenere conto della disciplina propria della prosecuzione volontaria e della sua evoluzione legislativa, gia' segnalata con sent. n. 35 del 1960 di questa Corte. Nella suddetta decisione si e' statuito che una limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria, attesa la sua natura eccezionale, non potrebbe essere ritenuta valevole per i casi non contemplati dalla legge di delegazione. Analogamente, con quella attuale, il divieto di coesistenza tra la prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune e l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi non e' stato formulato in termini inequivoci quali sarebbero richiesti dalla natura eccezionale dell'esclusione.
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1431, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi dei lavoratori dipendenti possa essere volontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi, viola l'art. 76 Cost., per eccesso dai limiti della delegazione posti dall'art. 35, lett. b, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale la prosecuzione volontaria e' incompatibile con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro. Per individuare lo specifico contenuto della norma delegante non e' conferente porre il problema se l'espressione "rapporto di lavoro" ivi adottata, possa essere intesa - sulla scorta di nozioni privatistiche e di richiami al codice civile - nel senso di comprendere o meno, oltre il lavoro subordinato, pure quello autonomo; occorre invece tenere conto della disciplina propria della prosecuzione volontaria e della sua evoluzione legislativa, gia' segnalata con sent. n. 35 del 1960 di questa Corte. Nella suddetta decisione si e' statuito che una limitazione al diritto del lavoratore alla prosecuzione volontaria, attesa la sua natura eccezionale, non potrebbe essere ritenuta valevole per i casi non contemplati dalla legge di delegazione. Analogamente, con quella attuale, il divieto di coesistenza tra la prosecuzione volontaria dell'assicurazione comune e l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi non e' stato formulato in termini inequivoci quali sarebbero richiesti dalla natura eccezionale dell'esclusione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte