Sentenza 244/1976 (ECLI:IT:COST:1976:244)
Massima numero 8603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8602
Titolo
SENT. 244/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE CALABRIA - LEGGE APPROVATA IL 29 APRILE 1975 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEI DISCIOLTI COMITATI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA - DISCIPLINA DI ORGANI TUTTORA STATALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 244/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE CALABRIA - LEGGE APPROVATA IL 29 APRILE 1975 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEI DISCIOLTI COMITATI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA - DISCIPLINA DI ORGANI TUTTORA STATALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, essendo stati creati dallo Stato per una funzione provvisoria e per un tempo determinato (dovendo espletare il loro compito fino a quando non sarebbero entrati in funzione organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario), ed essendo sempre rimasti organi statali (in quanto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di controllo disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972 deve intendersi come direttamente operato nei soli confronti dei comitati regionali di cui alla legge n. 62 del 1953), sono regolati dalla normativa vigente per le Commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) e non e' ammissibile alcun intervento delle Regioni sulla loro disciplina, compreso quanto concerne i compensi spettanti ai relativi componenti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117 Cost. - la legge della Regione Calabria, approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante "indennita' ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera".
I comitati provinciali per l'assistenza ospedaliera, essendo stati creati dallo Stato per una funzione provvisoria e per un tempo determinato (dovendo espletare il loro compito fino a quando non sarebbero entrati in funzione organi di controllo delle Regioni a statuto ordinario), ed essendo sempre rimasti organi statali (in quanto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di controllo disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 4 del 1972 deve intendersi come direttamente operato nei soli confronti dei comitati regionali di cui alla legge n. 62 del 1953), sono regolati dalla normativa vigente per le Commissioni dello Stato (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni) e non e' ammissibile alcun intervento delle Regioni sulla loro disciplina, compreso quanto concerne i compensi spettanti ai relativi componenti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 117 Cost. - la legge della Regione Calabria, approvata in seconda lettura nella seduta del Consiglio in data 29 aprile 1975, recante "indennita' ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte