Sentenza 245/1976 (ECLI:IT:COST:1976:245)
Massima numero 8604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 245/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO - LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, ARTT. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 E 34 - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 245/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO - LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089, ARTT. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 E 34 - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perche' parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, e' inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perche' questa va comunque esclusa - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, e' diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorche' i limiti imposti alla proprieta' privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreche' la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalita' dei soggetti.
In una controversia di merito, relativa alla mancata consegna all'acquirente di un oggetto perche' parte di una collezione cui sia stato imposto il vincolo di eccezionale interesse artistico e storico, con il conseguente divieto di procedere allo smembramento non autorizzato della collezione, e' inammissibile - sia per mancata attestazione della rilevanza, sia perche' questa va comunque esclusa - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che non concernono lo smembramento della collezione, previsto dal solo art. 5 della stessa legge. Quest'ultima disposizione, nel richiedere l'autorizzazione amministrativa per lo smembramento di una collezione di interesse artistico e storico, e' diretta a garantire la funzione unitaria di questa, e non viola l'art. 42 per mancata previsione dell'indennizzo. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non deve farsi luogo ad indennizzo allorche' i limiti imposti alla proprieta' privata, nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di godimento di intiere categorie di beni, ne' quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica Amministrazione, sempreche' la legge - come nella specie - abbia per destinataria la generalita' dei soggetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte