Sentenza 246/1976 (ECLI:IT:COST:1976:246)
Massima numero 8606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8605
Titolo
SENT. 246/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SICILIA - D.LG.PR.REG.SIC. 15 OTTOBRE 1947, N. 86 (RATIFICATO DA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1948, N. 47) - ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEI PREZZI - DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEI PREZZI - MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 17 DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 246/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SICILIA - D.LG.PR.REG.SIC. 15 OTTOBRE 1947, N. 86 (RATIFICATO DA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1948, N. 47) - ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEI PREZZI - DISCIPLINA E COORDINAMENTO DEI PREZZI - MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E 17 DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Va esclusa qualsiasi competenza regionale nel settore del coordinamento e della disciplina dei prezzi, come riguardo a tutta l'attivita' economica e finanziaria dello Stato, essendo questa diretta alla tutela di interessi di preminente carattere nazionale quali la stabilita' monetaria, la difesa dei salari e dei redditi fissi, gl'investimenti, gli scambi con l'estero, per cui i provvedimenti predisposti al loro perseguimento postulano, necessariamente, una correlativa operativita' in tempi e modi uguali su tutto il territorio della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 14 e 17 Stat. spec. Reg. Sic. (r.d. 15 maggio 1946, n. 455) - il d.lg.Pres.Reg.Sic. 15 ottobre 1947, n. 86 (ratificato dalla legge regionale siciliana 6 dicembre 1948, n. 47), riguardante l'istituzione del Comitato regionale dei prezzi.
Va esclusa qualsiasi competenza regionale nel settore del coordinamento e della disciplina dei prezzi, come riguardo a tutta l'attivita' economica e finanziaria dello Stato, essendo questa diretta alla tutela di interessi di preminente carattere nazionale quali la stabilita' monetaria, la difesa dei salari e dei redditi fissi, gl'investimenti, gli scambi con l'estero, per cui i provvedimenti predisposti al loro perseguimento postulano, necessariamente, una correlativa operativita' in tempi e modi uguali su tutto il territorio della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 14 e 17 Stat. spec. Reg. Sic. (r.d. 15 maggio 1946, n. 455) - il d.lg.Pres.Reg.Sic. 15 ottobre 1947, n. 86 (ratificato dalla legge regionale siciliana 6 dicembre 1948, n. 47), riguardante l'istituzione del Comitato regionale dei prezzi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 15/05/1946
n. 455
art. 14
regio decreto 15/05/1946
n. 455
art. 17