Sentenza 248/1976 (ECLI:IT:COST:1976:248)
Massima numero 8608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 248/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - PORTATA - LIMITI - LEGGI STATALI PER CUI NON E' APPLICABILE - FATTISPECIE. (LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306).
SENT. 248/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI IN GENERE - PROVINCE AUTONOME IN GENERE - PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - PORTATA - LIMITI - LEGGI STATALI PER CUI NON E' APPLICABILE - FATTISPECIE. (LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306).
Testo
Il principio della continuita' della competenza legislativa statale comporta che fino a quando la Regione, o la Provincia autonoma, titolare di potesta' legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto uso, disponendo diversamente, si applicano le leggi dello Stato. Peraltro tale principio non puo' essere invocato quando la legge dello Stato non soltanto invada la sfera di competenza legislativa regionale o provinciale, ma ne comprima il contenuto in modo tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni statali. E poiche' appunto cio' si verifica per talune norme della legge 8 luglio 1975, n. 306, impugnata dalla Provincia di Bolzano per pretesa violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e' da escludere che l'indicato principio di continuita' renda nel caso inammissibile il ricorso della Provincia.
Il principio della continuita' della competenza legislativa statale comporta che fino a quando la Regione, o la Provincia autonoma, titolare di potesta' legislativa primaria nella stessa materia, non ne abbia fatto uso, disponendo diversamente, si applicano le leggi dello Stato. Peraltro tale principio non puo' essere invocato quando la legge dello Stato non soltanto invada la sfera di competenza legislativa regionale o provinciale, ma ne comprima il contenuto in modo tale da limitarlo alla mera esecuzione di tassative disposizioni statali. E poiche' appunto cio' si verifica per talune norme della legge 8 luglio 1975, n. 306, impugnata dalla Provincia di Bolzano per pretesa violazione degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e' da escludere che l'indicato principio di continuita' renda nel caso inammissibile il ricorso della Provincia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.21
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16