Sentenza 248/1976 (ECLI:IT:COST:1976:248)
Massima numero 8609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 248/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE STATALE 8 LUGLIO 1975, N. 306 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE - COMPETENZA DELLO STATO - NON E' INVASA LA COMPETENZA PROVINCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 248/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE STATALE 8 LUGLIO 1975, N. 306 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE - COMPETENZA DELLO STATO - NON E' INVASA LA COMPETENZA PROVINCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine, tra l'altro: "... f) agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ne consegue che la legge statale 8 luglio 1975, n. 306, nella normativa concernente "la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", non puo' ritenersi invasiva della competenza della Provincia di Bolzano, sia perche' non viola alcuno degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto - che conferiscono alla Provincia di Bolzano potesta' legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico, commercio, incremento produzione industriale - sia, soprattutto, perche' si verte in materia - coordinamento e disciplina dei prezzi - che, come piu' volte affermato dalla Corte, appartiene esclusivamente alla competenza statale. Cfr.: sent. n. 246 del 1976.
Poiche' l'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di proprieta' culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, statuisce che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine, tra l'altro: "... f) agli interventi per la regolamentazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ne consegue che la legge statale 8 luglio 1975, n. 306, nella normativa concernente "la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione", non puo' ritenersi invasiva della competenza della Provincia di Bolzano, sia perche' non viola alcuno degli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto - che conferiscono alla Provincia di Bolzano potesta' legislativa primaria in materia di sviluppo della cooperazione, di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico, commercio, incremento produzione industriale - sia, soprattutto, perche' si verte in materia - coordinamento e disciplina dei prezzi - che, come piu' volte affermato dalla Corte, appartiene esclusivamente alla competenza statale. Cfr.: sent. n. 246 del 1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 21
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16