Referendum - Referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari - Indizione del voto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 - Abbinamento alle elezioni suppletive, amministrative e regionali dell'anno 2020 (c.d. election day) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale - Lamentata violazione delle prerogative costituzionali del corpo elettorale e delle attribuzioni costituzionali del Comitato promotore - Difetto di legittimazione - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Comitato promotore del referendum confermativo sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari - approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 -, per violazione dagli artt. 1 e 138 Cost., promosso nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo, sorto in relazione all'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 26 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 59 del 2020, nonché al d.P.R. 17 luglio 2020, in ragione dell'abbinamento - in applicazione del principio di concentrazione delle consultazioni elettorali, di cui all'art. 7 del d.l. n. 98 del 2011, come conv. (c.d. election day) -, nelle date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per il referendum indicato a quella per le elezioni suppletive, regionali e amministrative, già rinviate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il ricorrente ha agito al di fuori delle proprie attribuzioni costituzionali in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, perché la Costituzione non attribuisce al Comitato promotore del referendum, che nel giudizio in esame agisce in rappresentanza di una minoranza parlamentare, una funzione di generale tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale. Già in sede di mera delibazione degli argomenti del ricorrente, infatti, emerge che essi - a fronte della situazione eccezionale legata all'epidemia -, non adducono circostanze, che dovrebbero risultare esse stesse eccezionali, in ragione delle quali l'accorpamento impugnato inciderebbe sul diritto all'effettuazione del voto referendario e sul suo esercizio, per cui non appare la possibilità che esso sia influenzato da posizioni politiche diverse, giacché sempre le forze politiche hanno dato indicazioni agli elettori anche sui referendum costituzionali. Del resto, la logica referendaria è intrecciata a quella della democrazia rappresentativa, non separata da essa; né può dirsi che la contestualità tra differenti campagne elettorali comporti, di per sé, una penalizzazione degli spazi d'informazione dedicati alla campagna referendaria; d'altra parte, l'eventuale maggiore affluenza alle urne nelle Regioni e nei Comuni ove si tengono elezioni non pregiudica, in quanto tale, lo svolgimento del voto referendario, per il quale non è previsto, tra l'altro, un quorum strutturale. (Precedenti citati: sentenza n. 118 del 2015 e ordinanza n. 169 del 2011).
Sotto il profilo della legittimazione attiva a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere la legittimazione del Comitato promotore del referendum, in quanto titolare, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di referendum. (Precedenti citati: ordinanze n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 38 del 2008, n. 198 del 2005, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000, n. 49 del 1998, n. 172 del 1997, n. 171 del 1997, n. 131 del 1997, n. 9 del 1997, n. 226 del 1995, n. 118 del 1995, n. 69 del 1978 e n. 17 del 1978).
Rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato promotore del referendum la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande; ma non anche − in assenza di situazioni eccezionali − la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito. (Precedenti citati: ordinanze n. 169 del 2011, n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997).
Il Consiglio dei ministri è titolare di un ampio potere di valutazione sia in ordine al momento di indizione del referendum, sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, purché le operazioni di voto si svolgano nell'intervallo temporale determinato dalla legge e individuato dall'art. 15, primo comma, della legge n. 352 del 1970.