Sentenza 248/1976 (ECLI:IT:COST:1976:248)
Massima numero 8611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 248/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE STATALE 8 LUGLIO 1975, N. 306 - INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO - CONTENUTO E FINALITA' - FONDAMENTO NELL'ART. 8 LETT. F) DEL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279 - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA PROVINCIA NELLA PARTE IN CUI LA LEGGE RISOLVE IL SEMPLICE IMPULSO IN COMANDO IMPERATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE LIMITATAMENTE ALLA APPLICAZIONE DI DETERMINATI ARTICOLI NELLA PROVINCIA.
SENT. 248/76 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - LEGGE STATALE 8 LUGLIO 1975, N. 306 - INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO - CONTENUTO E FINALITA' - FONDAMENTO NELL'ART. 8 LETT. F) DEL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279 - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA PROVINCIA NELLA PARTE IN CUI LA LEGGE RISOLVE IL SEMPLICE IMPULSO IN COMANDO IMPERATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE LIMITATAMENTE ALLA APPLICAZIONE DI DETERMINATI ARTICOLI NELLA PROVINCIA.
Testo
Con il termine "incentivazione" che si rinviene nella intitolazione della legge statale 8 luglio 1975, n. 306, il legislatore ha inteso significare "gli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ossia impulso alle Regioni (o alle Province autonome) diretto al fine di indurle all'esercizio della potesta' legislativa primaria loro spettante per l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo. Di conseguenza, tutto quanto in detta legge esula dal semplice impulso per risolversi in norma imperativa, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone l'art. 8, lett. f), d.P.R. n. 279 del 1974, attributivo allo Stato del potere di interventi regolatori di detto mercato, e si risolve in una illegittima compressione della potesta' legislativa primaria spettante, in materia, alla Provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per quanto concerne tale Provincia, essendo in contrasto con gli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige, le seguenti norme della legge statale suindicata: a) l'art. 2, esclusi i primi due commi (con tale articolo si fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento, per il raggiungimento degli scopi di incentivazione perseguiti, di definire con proprie leggi, entro quattro mesi, le modalita' costitutive delle associazioni dei produttori - commi primo e secondo - e si stabiliscono conseguentemente, nei successivi commi, i requisiti che le associazioni dovranno avere); b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine di sessanta giorni (secondo tale articolo l'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza); c) i primi due commi dell'art. 7 (che concernono le modalita' di determinazione di contributi associativi e di concessione di contributi da parte delle Regioni, mentre il comma terzo stabilisce che le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.).
Con il termine "incentivazione" che si rinviene nella intitolazione della legge statale 8 luglio 1975, n. 306, il legislatore ha inteso significare "gli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli", ossia impulso alle Regioni (o alle Province autonome) diretto al fine di indurle all'esercizio della potesta' legislativa primaria loro spettante per l'attuazione degli organismi associativi di produttori agricoli ritenuti necessari per la regolazione del mercato agricolo. Di conseguenza, tutto quanto in detta legge esula dal semplice impulso per risolversi in norma imperativa, eccede dal contenuto e dal fine di quanto dispone l'art. 8, lett. f), d.P.R. n. 279 del 1974, attributivo allo Stato del potere di interventi regolatori di detto mercato, e si risolve in una illegittima compressione della potesta' legislativa primaria spettante, in materia, alla Provincia di Bolzano. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per quanto concerne tale Provincia, essendo in contrasto con gli artt. 4, 5, 8, n. 21, 9, nn. 3, 8 e 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige, le seguenti norme della legge statale suindicata: a) l'art. 2, esclusi i primi due commi (con tale articolo si fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento, per il raggiungimento degli scopi di incentivazione perseguiti, di definire con proprie leggi, entro quattro mesi, le modalita' costitutive delle associazioni dei produttori - commi primo e secondo - e si stabiliscono conseguentemente, nei successivi commi, i requisiti che le associazioni dovranno avere); b) l'art. 5, comma primo, limitatamente all'imposizione del termine di sessanta giorni (secondo tale articolo l'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle Regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza); c) i primi due commi dell'art. 7 (che concernono le modalita' di determinazione di contributi associativi e di concessione di contributi da parte delle Regioni, mentre il comma terzo stabilisce che le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.21
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.3
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.8
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n.10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16