Sentenza 249/1976 (ECLI:IT:COST:1976:249)
Massima numero 8612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 249/76 A. REGIONE SICILIA - ASSISTENZA OSPEDALIERA - LEGGE 27 MAGGIO 1975 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA - CASSE DI SOCCORSO E MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE (REGOLATE DAL R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ALL. B) CHE SI TROVINO, PER CARENZA DI PERSONALE, NELL'IMPOSSIBILITA' DI ASSICURARE L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI - NON OPERATIVITA' NEI LORO CONFRONTI DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264 (CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386) - COSTITUISCE DISPOSIZIONE AVENTE VALORE DI PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE NELLA MATERIA - NON E' VIOLATO NELLA SPECIE, MA SOLO TEMPERATO SECONDO LE PREVISIONI DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SPECIALE, ART. 17).
SENT. 249/76 A. REGIONE SICILIA - ASSISTENZA OSPEDALIERA - LEGGE 27 MAGGIO 1975 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA - CASSE DI SOCCORSO E MALATTIA DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE (REGOLATE DAL R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ALL. B) CHE SI TROVINO, PER CARENZA DI PERSONALE, NELL'IMPOSSIBILITA' DI ASSICURARE L'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI - NON OPERATIVITA' NEI LORO CONFRONTI DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.L. 8 LUGLIO 1974, N. 264 (CONVERTITO IN LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386) - COSTITUISCE DISPOSIZIONE AVENTE VALORE DI PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE NELLA MATERIA - NON E' VIOLATO NELLA SPECIE, MA SOLO TEMPERATO SECONDO LE PREVISIONI DELLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SPECIALE, ART. 17).
Testo
La legge regionale siciliana approv. il 27 maggio 1975, recante "Norme integrative alla legge approvata dall'Assemblea in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera", con la quale e' stabilito che il divieto di cui all'art. 8, comma primo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 (di assunzione di nuovo personale sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria da parte degli enti e casse di assistenza malattia, nonche' degli enti previdenziali per le gestioni di malattia, salvo l'espletamento dei concorsi in atto, o comunque gia' indetti), non opera per le casse di soccorso e malattia dei dipendenti delle aziende di trasporto autoferrotranviarie, regolate dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. B, che si trovino, per carenza di personale, nella impossibilita' di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, persegue finalita' di valutazione e soddisfacimento di peculiari interessi nell'ambito regionale, e non supera i limiti segnati alla potesta' legislativa concorrente della Regione in quanto non ha disconosciuto il principio di cui al citato art. 8 (inteso a contenere l'eccessiva spesa corrente e ad evitare ulteriori lievitazioni, anche in vista della predisposta successiva estinzione), ma vi ha solo apportato un temperamento analogo a quelli disposti dal legislatore statale (che ha espressamente contemplato l'ipotesi di deroghe per dimostrate improrogabili esigenze). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale di detta legge proposta in riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lgt. 15 maggio 1946, n. 455. - S. n. 191/1976.
La legge regionale siciliana approv. il 27 maggio 1975, recante "Norme integrative alla legge approvata dall'Assemblea in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera", con la quale e' stabilito che il divieto di cui all'art. 8, comma primo, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 (di assunzione di nuovo personale sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria da parte degli enti e casse di assistenza malattia, nonche' degli enti previdenziali per le gestioni di malattia, salvo l'espletamento dei concorsi in atto, o comunque gia' indetti), non opera per le casse di soccorso e malattia dei dipendenti delle aziende di trasporto autoferrotranviarie, regolate dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. B, che si trovino, per carenza di personale, nella impossibilita' di assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, persegue finalita' di valutazione e soddisfacimento di peculiari interessi nell'ambito regionale, e non supera i limiti segnati alla potesta' legislativa concorrente della Regione in quanto non ha disconosciuto il principio di cui al citato art. 8 (inteso a contenere l'eccessiva spesa corrente e ad evitare ulteriori lievitazioni, anche in vista della predisposta successiva estinzione), ma vi ha solo apportato un temperamento analogo a quelli disposti dal legislatore statale (che ha espressamente contemplato l'ipotesi di deroghe per dimostrate improrogabili esigenze). Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale di detta legge proposta in riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lgt. 15 maggio 1946, n. 455. - S. n. 191/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 15/05/1946
n. 455
art. 17