Sentenza 249/1976 (ECLI:IT:COST:1976:249)
Massima numero 8613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 249/76 B. CASSE DI SOCCORSO - NATURA - CARATTERE LOCALE E DI INTERESSE REGIONALE - SOTTOPOSIZIONE A TUTELA E VIGILANZA DELLA REGIONE - AUTONOMIA RECIPROCA E FINANZIAMENTO.
SENT. 249/76 B. CASSE DI SOCCORSO - NATURA - CARATTERE LOCALE E DI INTERESSE REGIONALE - SOTTOPOSIZIONE A TUTELA E VIGILANZA DELLA REGIONE - AUTONOMIA RECIPROCA E FINANZIAMENTO.
Testo
Le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie che operano nel territorio della Regione siciliana sono di carattere locale e di interesse regionale, per cui sono comprese tra gli enti ed istituti che le norme di attuazione statutaria emanate con i dd.PP.RR. nn. 1138 del 25 giugno 1952 e 1113 del 17 dicembre 1953 hanno posto sotto la tutela e la vigilanza della Regione. Esse sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti; sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che, per la loro natura e provenienza, non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1967 e 220 del 1972.
Le Casse di soccorso del personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie che operano nel territorio della Regione siciliana sono di carattere locale e di interesse regionale, per cui sono comprese tra gli enti ed istituti che le norme di attuazione statutaria emanate con i dd.PP.RR. nn. 1138 del 25 giugno 1952 e 1113 del 17 dicembre 1953 hanno posto sotto la tutela e la vigilanza della Regione. Esse sono istituite dalle amministrazioni delle singole imprese ed operano limitatamente alla cerchia dei loro dipendenti; sono del tutto autonome l'una dall'altra e finanziate unicamente attraverso entrate che, per la loro natura e provenienza, non travalicano l'ambito delle imprese cui si riferiscono, senza che le condizioni dei rispettivi bilanci risentano dell'alea di gestione delle altre. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1967 e 220 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 15/05/1946
n. 455
art. 17