Sentenza 249/1976 (ECLI:IT:COST:1976:249)
Massima numero 8614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 249/76 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DEGLI INTERESSI REGIONALI CUI E' INFORMATA LA LEGISLAZIONE DELLO STATO - NON COMPORTA OBBLIGO DI PEDISSEQUA RIPETIZIONE.
SENT. 249/76 C. REGIONE SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DEGLI INTERESSI REGIONALI CUI E' INFORMATA LA LEGISLAZIONE DELLO STATO - NON COMPORTA OBBLIGO DI PEDISSEQUA RIPETIZIONE.
Testo
Va ribadito che la Regione siciliana, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente, e' tenuta a rispettare i principi e gl'interessi generali cui e' informata la legislazione dello Stato, ma non e' affatto obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali essa puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle condizioni particolari ed agl'interessi propri della Regione medesima. Cfr.: sent. n. 97 del 1974.
Va ribadito che la Regione siciliana, nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente, e' tenuta a rispettare i principi e gl'interessi generali cui e' informata la legislazione dello Stato, ma non e' affatto obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali essa puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle condizioni particolari ed agl'interessi propri della Regione medesima. Cfr.: sent. n. 97 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 15/05/1946
n. 455
art. 17