Ordinanza 250/1976 (ECLI:IT:COST:1976:250)
Massima numero 8615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 250/76. DONAZIONE - DIVIETO DI DONAZIONE TRA CONIUGI - COD. CIV. 1865, ART. 1054 (RIPRODOTTO NELL'ART. 781 COD. CIV. VIGENTE, GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO) - AZIONE DI NULLITA' DELLA DONAZIONE EX ART. 137 DISP.TRANS.COD.CIV. - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 250/76. DONAZIONE - DIVIETO DI DONAZIONE TRA CONIUGI - COD. CIV. 1865, ART. 1054 (RIPRODOTTO NELL'ART. 781 COD. CIV. VIGENTE, GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO) - AZIONE DI NULLITA' DELLA DONAZIONE EX ART. 137 DISP.TRANS.COD.CIV. - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1054 del codice civile del 1865 che vietava le donazioni tra i coniugi, avendo la Corte con sent. n. 91 del 1973 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva, ed essendo l'azione di nullita' della donazione fondata sul codice abrogato subordinata, secondo l'art. 137 disp.trans.cod.civ., sia nella proponibilita' che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullita' nel codice vigente, e dovendo l'accertamento della sopravvivenza della nullita' effettuarsi con riferimento al momento della decisione e non con riguardo al testo iniziale del nuovo codice.
Vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1054 del codice civile del 1865 che vietava le donazioni tra i coniugi, avendo la Corte con sent. n. 91 del 1973 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva, ed essendo l'azione di nullita' della donazione fondata sul codice abrogato subordinata, secondo l'art. 137 disp.trans.cod.civ., sia nella proponibilita' che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullita' nel codice vigente, e dovendo l'accertamento della sopravvivenza della nullita' effettuarsi con riferimento al momento della decisione e non con riguardo al testo iniziale del nuovo codice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte