Ordinanza 251/1976 (ECLI:IT:COST:1976:251)
Massima numero 8616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 251/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 79 (INCISO "O LIQUIDATI IN CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 75") - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 38 E 76 COST. - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 251/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 79 (INCISO "O LIQUIDATI IN CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 75") - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 38 E 76 COST. - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 e 76 Cost. - dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nell'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'articolo 75", in quanto le norme invocate come applicabili nella specie, ove la questione fosse accolta, sarebbero quelle degli artt. 80 e 82 del detto decreto, il primo dei quali, peraltro, fa espresso riferimento alla liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, mentre il secondo si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita riscattata, e trattandosi invece nel caso specifico di infortunio comportante una inabilita' permanente solo del 5%, con avvenuta capitalizzazione della rendita per cui all'attore - in virtu' dei succitati artt. 80 e 82 - non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo.
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 e 76 Cost. - dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nell'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'articolo 75", in quanto le norme invocate come applicabili nella specie, ove la questione fosse accolta, sarebbero quelle degli artt. 80 e 82 del detto decreto, il primo dei quali, peraltro, fa espresso riferimento alla liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, mentre il secondo si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita riscattata, e trattandosi invece nel caso specifico di infortunio comportante una inabilita' permanente solo del 5%, con avvenuta capitalizzazione della rendita per cui all'attore - in virtu' dei succitati artt. 80 e 82 - non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte