Ordinanza 253/1976 (ECLI:IT:COST:1976:253)
Massima numero 8618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  09/12/1976;  Decisione del  09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 253/76. LEGGE PENALE - ENTITA' E QUALITA' DELLA PENA EDITTALE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA', SALVO DIFETTO DI GIUSTIFICAZIONE. RESPONSABILITA' CIVILE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 32 - ASSUNTA IRRAZIONALITA' QUANTO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PENE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La determinazione dell'entita' della pena edittale e della sua quantita' spetta all'incensurabile potere discrezionale del legislatore all'infuori dell'eventualita' che la sperequazione non riesca sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 32, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nell'assunto che violazioni di altre norme relative ad altre assicurazioni obbligatorie sono punite con pene o sanzioni amministrative di minore gravita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte