Ordinanza 255/1976 (ECLI:IT:COST:1976:255)
Massima numero 8620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 255/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - ORARIO DI LAVORO - R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692, ARTT. 1, PRIMO COMMA, E 3 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MASSIMI DI DURATA NELLA GIORNATA LAVORATIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO A DEDURLI DAI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 255/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - ORARIO DI LAVORO - R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692, ARTT. 1, PRIMO COMMA, E 3 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MASSIMI DI DURATA NELLA GIORNATA LAVORATIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO A DEDURLI DAI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, primo comma, e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), avendo la Corte, con sent. n. 99 del 1971, dichiarato non fondata analoga questione relativa al solo art. 3 in riferimento all'art. 36 Cost., nell'assunto che spetti al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrita' fisica, e dovendo gli stessi argomenti valere ad escludere una violazione del principio di eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, primo comma, e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), avendo la Corte, con sent. n. 99 del 1971, dichiarato non fondata analoga questione relativa al solo art. 3 in riferimento all'art. 36 Cost., nell'assunto che spetti al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrita' fisica, e dovendo gli stessi argomenti valere ad escludere una violazione del principio di eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte