Ordinanza 256/1976 (ECLI:IT:COST:1976:256)
Massima numero 8621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
09/12/1976; Decisione del
09/12/1976
Deposito del 20/12/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 256/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18, SECONDO COMMA - LICENZIAMENTO DICHIARATO INVALIDO O INEFFICACE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 COST. - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 256/76. LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18, SECONDO COMMA - LICENZIAMENTO DICHIARATO INVALIDO O INEFFICACE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 COST. - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. - dell'art. 18, secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato invalido o inefficace, al risarcimento dei danni in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione -, avendo la Corte, con sent. n. 178 del 1975, gia' dichiarato non fondata analoga questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost., ed essendo erroneo il richiamo all'art. 23 Cost., quand'anche si volesse considerare la somma prevista nella norma denunziata come sanzione civile, poiche' questa e' in ogni caso interamente predeterminata dalla legge, dovendo il lavoratore provare il maggior danno per ottenere una liquidazione in misura superiore.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. - dell'art. 18, secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 - nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore, in caso di licenziamento dichiarato invalido o inefficace, al risarcimento dei danni in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione -, avendo la Corte, con sent. n. 178 del 1975, gia' dichiarato non fondata analoga questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost., ed essendo erroneo il richiamo all'art. 23 Cost., quand'anche si volesse considerare la somma prevista nella norma denunziata come sanzione civile, poiche' questa e' in ogni caso interamente predeterminata dalla legge, dovendo il lavoratore provare il maggior danno per ottenere una liquidazione in misura superiore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte