Sentenza 259/1976 (ECLI:IT:COST:1976:259)
Massima numero 8624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  21/12/1976;  Decisione del  21/12/1976
Deposito del 29/12/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 259/76. DOGANA - CONFISCA DELLE COSE OGGETTO DEL REATO - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 116, PRIMO COMMA, E D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 301 - NON PREVEDONO LA ESCLUSIONE DALLA CONFISCA DELLE COSE DI CUI RISULTI GIUDIZIALMENTE ACCERTATA LA SOTTRAZIONE A TERZI - VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 116, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, contengono previsioni di responsabilita' oggettiva, perche' prescindono del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico nella condotta del soggetto e comminano la confisca delle cose destinate a commettere il reato senza tenere in alcun conto la loro appartenenza. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio della personalita' della responsabilita' penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la esclusione della confisca per le cose oggetto del reato di contrabbando che siano state illegittimamente sottratte a terzi, quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata. Cfr.: sent. n. 229 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte